31 luglio 2026 3 min di lettura
Riforma del Terzo Settore: cosa devono fare le associazioni nel 2026
La riforma del Terzo Settore non è una novità improvvisa: è un percorso che va avanti da anni e che, un pezzo alla volta, ha ridisegnato gli obblighi di chi gestisce un’associazione di volontariato. Il problema, per un presidente, è capire dove siamo adesso e cosa va fatto concretamente — senza perdersi tra rinvii, circolari e decreti attuativi.
Facciamo il punto sugli adempimenti che contano, in modo pratico.
Da dove si parte: il Codice del Terzo Settore
Il riferimento resta il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che ha riordinato la disciplina degli enti non profit. Da lì discendono gli obblighi che ogni associazione deve presidiare. Vediamoli uno per uno.
Questo è un quadro generale a scopo informativo. Per la situazione specifica del tuo ente — con le scadenze aggiornate e le eccezioni del caso — fai sempre riferimento al commercialista o al consulente dell’associazione.
RUNTS: l’iscrizione al Registro Unico
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il perno della riforma. L’iscrizione è ciò che dà accesso alla qualifica di ETS e ai relativi benefici (fiscali e non), come il 5 per mille, ma comporta anche obblighi di trasparenza e di aggiornamento dei dati. Se la tua associazione è iscritta, va tenuta allineata; se non lo è ancora, è la prima valutazione da fare con il consulente.
Il rendiconto economico
Gli ETS devono redigere e tenere a disposizione un rendiconto/bilancio secondo le modalità previste in base alle dimensioni dell’ente. Non è solo un dovere contabile: è lo strumento con cui l’associazione dimostra come usa le proprie risorse. Per gli enti più strutturati gli obblighi sono più stringenti, ma il principio vale per tutti: i conti devono essere ordinati e dimostrabili.
L’assicurazione obbligatoria dei volontari
Lo abbiamo visto come tema a sé, ma rientra a pieno titolo qui: l’art. 18 impone di assicurare i volontari non occasionali contro infortuni, malattie connesse all’attività e responsabilità civile verso terzi. È un obbligo collegato al registro dei volontari — si assicura chi è iscritto.
Il registro dei volontari
Strettamente legato al punto precedente: gli enti che si avvalgono di volontari non occasionali devono tenerne il registro, aggiornato e consultabile. Ne abbiamo parlato in dettaglio in Registro dei volontari: obblighi per le associazioni ETS.
Cosa rischia chi non è in regola
Gli inadempimenti possono comportare conseguenze che vanno dalla perdita di benefici fiscali fino a contestazioni più serie, passando per problemi sulla validità delle coperture assicurative. Anche qui la logica è sempre la stessa: in un controllo conta ciò che si riesce a dimostrare.
Perché la digitalizzazione aiuta a stare in regola
C’è un filo che lega tutti questi adempimenti: richiedono dati ordinati, aggiornati e recuperabili. Registro volontari, presenze, documenti, attività svolte. Le associazioni che gestiscono i volontari in digitale partono avvantaggiate, perché questi dati nascono già strutturati dall’attività quotidiana.
Con WeCome il registro dei volontari è sempre aggiornato ed esportabile, presenze e attività sono tracciate, e i documenti restano archiviati e recuperabili quando un controllo o una rendicontazione li richiedono. Non sostituisce il consulente — ma gli mette in mano dati in ordine invece di un archivio da ricostruire.
In sintesi
La riforma del Terzo Settore non è un singolo adempimento, ma un insieme: RUNTS, rendiconto, assicurazione, registro volontari. Tutti chiedono la stessa cosa — dati ordinati e dimostrabili. Affrontarli con la carta e la memoria è possibile, ma faticoso e rischioso; gestirli in digitale li trasforma da emergenza periodica a conseguenza naturale dell’attività.
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